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Firme su istanze Istanze per concorsi Copie di documenti Fotografie
Solitamente la sottoscrizione di domande da produrre alla Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione, ma se per legge fosse richiesta l'autenticazione della firma, la riforma Bassanini prevede l'esenzione da tale autentica nel caso che:
- La firma venga apposta in presenta del dipendente addetto al ricevimento della domanda
- L'istanza sia sottoscritta e presentata, o spedita via fax, o per posta unitamente alla fotocopia (ovviamente non autenticata) di un documento di identità non scaduto.
Per le domande di ammissione ai concorsi pubblici non è più richiesta l'autenticazione della firma.
Le copie di documenti, se richieste da un Ente Pubblico o da un Gestore di Servizi Pubblici, possono essere autenticate direttamente dal dipendente competente a ricevere la documentazione, semplicemente su esibizione dell'originale del documento, dette copie possono essere utilizzate solo per il procedimento specifico per cui sono richieste.
Se richieste per il rilascio di documenti personali (es. passaporto) sono legalizzate direttamente dall'ufficio che deve rilasciare il documento purché presentate personalmente dall'interessato.